Archivi tag: 17 ottobre 1860

Processo di Castelpetroso-La sentenza della Corte di Assise Circolo di Campobasso

 

 

Processi Politici

 

Fonte: Archivio di Stato di Campobasso b. 125 f. 1-2 e 126/1-7

 

Cosmo Armenti, Fiore Arcaro e altri sono accusati di cospirazione, furti, arresti arbitrari e uccisione di Garibaldini – Castelpetroso 1860.

 

 

Moviamo taciti e rispettosi, orme leggiere stampiamo, giacché umana polve in questo suolo calpestiamo!

 

Trascrizione a cura di Gennaro Trivisonno

In nome di Sua Maestà

Vittorio Emmanuele II

Per la Grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d’Italia

 

La Corte di Assise Circolo di Campobasso composta dai Signori

Carlo Adinolfi       Consigliere Presidente

Zaccaria Conti

Giudici  del  Tribunale  per  i  Signori  Falcone  e  Viola, Giudici  della  Corte, il

primo infermo, ed il secondo in congedo

Federico Cinque

 

Con l’intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sig. Biagio Russo Procuratore del Re ff: da Procuratore Generale

Ed assistita dal Commesso Sig. Francesco de Socio

 

– Nella causa del Pubblico Ministero –

Contro

 

1°.  Amodio Zappitelli fu Antonio di anni quarantanove, contadino povero di Castelpetroso.

2°.  Fiore d’Uva fu Filippo di anni ventinove bracciale povero di Castelpetroso.

3°.  Vincenzo Vecchiarelli di Pasquale di anni venticinque calzolaio povero di Castelpetroso.

4°.  Diamante Giancola di Celidonio di anni trentacinque, bracciale possidente di Castelpetroso.

5°.  Domenico Zappitelli fu Gabriele di anni trentatré bracciale povero, coniugato di Castelpetroso

6°.  Addolorato Folliero fu Antonio di anni ventisette bracciale, coniugato povero di Castelpetroso.

7°.  Domenico di Francesco alias Santantuono fu Antonio di  anni  cinquanta  contadino  povero  di Castelpetroso.

8°.  Addolorato Vecchiarelli di Pasquale di anni trentatré,  ferraro, celibe, povero di Castelpetroso.

9°.  Giovanni Cifelli fu Giuseppe di anni trentuno, contadino possidente coniugato di Castelpetroso.

10°. Celidonio  Giancola   fu   Gennaro   di   anni   sessanta   contadino   coniugato, possidente  di Castelpetroso.

11°. Domenico Bertone di Tobia di anni trentuno sarto coniugato, povero di S. Angelo in Grotte.

12°. Nicola Cifelli fu Generoso di anni trentadue contadino possidente di Castelpetroso.

13°. Nicola   Folliero   fu    Domenico   di   anni   sessantaquattro   contadino   vedovo,  povero   di Castelpetroso.

14°. Michele   Giancola   fu   Cassiodoro   di   anni   trentuno   contadino  coniugato,  povero,  di Castelpetroso.

15°. Ginesio Giancola fu Pasquale di anni cinquantuno contadino coniugato, povero di Castelpetroso.

16°. Giovanni Ruoto fu Filippo di anni trentasei, guardaboschi, coniugato povero di Castelpetroso.

17°. Agostino Giancola  fu  Pasquale  di  anni  cinquantaquattro  proprietario, coniugato con  figli di Castelpetroso.

 

Accusati

 

  1. Di attentato avente per oggetto di cambiare la forma del Governo, e portare la strage contro una classe di persone (tutti).
  1. Di omicidio volontario in seguito di sedizione, nonché d i furto, in persona  ed  in  danno di  D. Nicola de Sanctis.
  1. Di omicidio volontario in seguito di sedizione, nonché di furto in  persone ed  in  danno  di  un Garibaldino.
  1. Di complicità in  grassazioni  accompagnate  da  omicidi, in  persona  di  trentatré  Garibaldini.
  1. Di omicidio volontario in seguito di sedizione in persona del medico Sig. Salvatore  Caropreso .
  1. Di recidiva.

 

Udita in pubblica udienza la lettura del Verdetto dei Giurati

Udito il Pubblico Ministero

Udito il rappresentante della parte Civile

Udita la difesa e gli accusati che ultimi hanno avuta la parola

Poiché dalla dichiarazione dei Giurati risulta che lo accusato Amodio Zappitelli è colpevole di aver commesso la sera del diciassette ottobre milleottocentosessanta omicidio volontario nella persona di  D. Nicola de Sanctis.

Che gli accusati Fiore d’Uva e Giancola Diamante sono colpevoli di complicità necessaria nell’omicidio sudetto.

Che l’accusato Vecchiarelli Vincenzo è colpevole di complicità non necessaria nello stesso omicidio.

Poiché dal Verdetto stesso risulta, che gli accusati Fiore d’Uva, Amodio Zappitelli, Giancola Diamante, Zappitelli Domenico, Folliero Addolorato, sono colpevoli come esecutori materiali di furto di varii oggetti a danno dello stesso de Sanctis.

Ch’essi d’Uva Fiore, Zappitelli Amodio, Giancola Diamante, Zappitelli Domenico, Folliero Addolorato, nonché Vecchiarelli Vincenzo sono colpevoli di complicità necessaria nel furto a danno di de Sanctis per aversi prestato vicendevole aiuto ed assistenza.

Poiché dallo stesso Verdetto risulta che gli accusati di Francesco Domenico, Vecchiarelli Addolorato, Giancola Celidonio, Bertone Domenico, Cifelli Nicola, Cifelli Giovanni, Folliero Nicola, Giancola Michele, Giancola Ginesio, Ruoto Giovanni, e Giancola Agostino sono colpevoli di avere nella notte del diciassette a diciotto Ottobre milleottocentosessanta fuori Castelpetroso, presso l’aia della Sig.ra Ferrara, prendendo parte attiva in rissa insorta tra più persone, portata la mano sopra alcuno dei più Garibaldini in quella contrada rimasi uccisi, ciascuno pel complesso di più ferite.

Che gli accusati di Francesco Domenico, Cifelli Giovanni, Bertone Domenico, Cifelli Nicola, Giancola Michele, Giancola Ginesio, Ruoto Giovanni e Giancola Agostino sono colpevoli di avere, nella suddetta notte del diciassette a diciotto Ottobre milleottocentosessanta, fuori Castelpetroso, presso l’aia della Signora Ferrara, commesso furto di vestimenta, di danaro, di armi e di altri oggetti a danno di uno o più dei suddetti Garibaldini uccisi.

Che tale furto fu commesso in tempo di grave calamità.

Che l’accusato Domenico di Francesco è colpevole di avere, nel giorno diciotto Ottobre milleottocentosessanta, commesso omicidio volontario nella persona di Salvatore Caropreso.

Poiché i reati suddetti furono commessi nel tempo, in cui erano in vigore le Leggi Penali del 1819 di poi abolite, e per la disposizione compresa nell’articolo terzo Codice penale vigente debbonsi applicare le pene più miti tra quelle stabilite nei due Codici.

Visti gli articoli trecentocinquantacinque, settantaquattro, settantacinque, quattrocentonove, quattrocentoventiquattro, trecentonovanta, trecentocinquantasei, ventisei, quattrocentoundici, quattrocentodiciasette, ottantasette Leggi penali del milleottocentodiciannove, cinquecentotrentaquattro, centotre, centoquattro, cinquecentosessantaquattro, seicentosei, seicentootto, seicentoventidue, centonove, quarantacinque, quarantasei, cinquantaquattro, cinquantasei, sessantasei, ventuno, ventidue, centododici, centodiciasette, settantacinque Codice penale, cinquecentocinquantatre, cinquecentocinquantaquattro, cinquecentocinquantasei Codice di Procedura Penale ( dei quali si da lettura ).

Poiché l’esecutore di omicidio volontario, per le leggi penali del 1819, è punito col 4°= grado dei ferri, cioè per anni venticinque a trenta e pel Codice ora vigente è punibile con la pena dei lavori forzati per anni venti.

I complici necessari, per ambedue i Codici, sono puniti al pari degli autori principali del reato; mentre i complici non necessari, per le leggi del 1819, sono puniti con uno a due gradi meno e pel nuovo Codice la pena può essere diminuita di uno fino a tre gradi secondo le circostanze.

Poiché il furto qualificato pel valore, per ambedue i Codici è punito con la pena della reclusione.

Poiché la reità di aver preso parte attiva in una rissa offendendo una persona, che rimanga uccisa, per le Leggi penali del 1819 è punita con la pena della ferita grave pericolosa di vita, cioè col secondo a terzo grado di prigionia: e pel codice ora vigente, tale reità è punita con la pena della relegazione non maggiore di anni dieci o anche col carcere.

Poiché, per le Leggi del 1819, non era qualificato pel tempo il furto ammesso in tempo di grave calamità  e però tale circostanza non qualifica pel tempo i furti commessi a danno dei Garibaldini nella notte del diciassette a diciotto Ottobre milleottocentosessanta.

Poiché, nel concorso di due o più crimini importanti più pene temporanee dello stesso o di diverso genere, devesi applicare la pena più grave aumentata secondo il numero dei reati e la qualità delle pene incorse, ed ove occorra di aumentar la pena, oltre il maximum, l’aumento deve avere luogo entro il limite di anni cinque.

Poiché il giudizio presente è relativo a fatti avvenuti nell’Ottobre milleottocento sessanta, e Bertone Domenico fu condannato a pena di carcere nel milleottocentosessantadue, per lo che esso Bertone non è recidivo, ma invece è reiteratore – E poiché la reità contro di lui dichiarata per le Leggi del 1819 costituisce delitto ed è punibile con una pena del carcere, non è applicabile la disposizione compresa nella seconda parte dell’articolo centodiciasette e la condanna, che si va a pronunziare, contro esso Bertone, nella presente sentenza, dev’essere scontata dopo la pena pronunziata con la precedente sentenza del milleottocentosessantadue.

Sull’azione civile

Poiché la dichiarazione del Sig. d’Onofrio, genero del fu D. Nicola de Sanctis, che costui, partendo da questa Città, nel giorno sedici Ottobre 1860, avesse portato nel valiciotto militare ducati cinquecento, cioè ducati quattrocento ricevuti dalla Ricevitoria Generale per le spese occorrenti alla colonna dei Garibaldini, e ducati cento di particolare danaro di esso de Sanctis, è confermata dalle dichiarazioni di due testimoni Zarrelli, secondo le quali uno di essi pose la somma suddetta nel valiciotto, e l’altro fu presente a tale operazione.

Poiché gli stessi testimoni assicurano, che dalla partenza fino al tempo della uccisione del de Sanctis, nessun pagamento fu fatto, e la somma di dicati cento di particolare peculio è mancata agli eredi pel furto commesso.

Poiché gli altri ducati quattrocento erano stati consegnati dalla Ricevitoria Generale al de Sanctis nella qualità di Quartier Mastro della colonna, e la erede parte civile non avrà sofferto danno, pel furto di questa somma, insino a che non sarà molestata dalla cassa pubblica.

Poiché dalla discussione appare, che esso de Sanctis altra somma di danaro portava nella cinta – Nessuna spesa si è provato, che egli avesse fatto dalla partenza da Campobasso insino alla uccisione, e però devesi ammettere la seconda partita nella nota specifica.

Poiché; giusta il Verdetto, il de Sanctis fu derubato dell’orologio, della carabina, di due pistole e dell’uniforme, ch’egli indossava e questi oggetti si valutano, arbitrio boni viri, nella somma di lire cinquecento.

Poiché; secondo la dichiarazione del Sig. d’Onofrio, il Signor Nicola de Sanctis non esercitava alcuna professione, ne alcuna industria, che avesse portato lucro pecuniario alla famiglia – Egli aveva invece un patrimonio immobiliare del valore di lire centotrentamila circa.

Per l’amministrazione delle sue proprietà immobili egli aveva un agente, il quale era investito pure del mandato di convenire gli affitti.

Esso Signor de Sanctis vigilava le sue proprietà, recandosi a Monacilioni, ove quelle son poste, una o due volte l’anno, e si occupava in questo suo domicilio della vendita dei generi, che riceveva per gli estagli.

Questa cura personale di lui, si ammette pure, che avesse recato un lucro, al patrimonio della famiglia, di cinquecento lire l’anno; ma le spese necessarie per la sua persona per fermo superavano di gran lunga questo lucro – Laonde non è dimostrato, che avesse la erede sofferto alcun danno, nei materiali interessi, per la morte del Signor de Sanctis e col danno materiale non devesi confondere il danno gravissimo morale, che non può avere estimazione pecuniaria.

Poiché la competenza attribuita al Giudice penale, nei casi di condanna e dello esercizio dell’azione civile contemporaneo a quello dell’azione pubblica, di liquidare, nella sentenza, i danni domandati dalla parte civile, se la istruzione offra gli elementi necessarii per determinarne la quantità non ha derogato alle norme stabilite nel Codice di procedura civile per la liquidazione del compenso dovuto all’avvocato.

Poiché; quando non si domanda il compenso minimo, è necessario lo esperimento di conciliazione innanzi il consiglio degli avvocati o innanzi il Presidente del Tribunale di Circondario.

Poiché la domanda della parte civile sulla quantità del danno viene per piccola parte accolta.

 

 

Per tali considerazioni

       1°

Condanna

 

  1. Zappitelli Amodio alla pena dei lavori forzati per anni ventidue
  2. d’Uva Fiore e
  3. Giancola Diamante alla pena dei lavori forzati ciascuno per anni venti
  4. Di Francesco Domenico alla pena dei lavori forzati per anni ventitré
  5. Vecchiarelli Vincenzo alla pena della reclusione per anni sei
  6. Zappitelli Domenico
  7. Folliero Addolorato alla pena della reclusione, ciascuno per anni tre
  8. Bertone Domenico
  9. Ruoto Giovanni alla pena del carcere ciascuno per anni cinque a contare dalla esecuzione della presente sentenza
  10. Giancola Michelangelo alla pena del carcere per anni cinque a contare dal dì del suo arresto
  11. Vecchiarelli Addolorato
  12. Cifelli Nicola
  13. Cifelli Giovanni
  14. Folliero Nicola
  15. Giancola Ginesio
  16. Giancola Agostino alla pena del carcere, ciascuno per anni tre, a contare dal giorno del rispettivo arresto
  17. Giancola Celidonio alla pena del carcere per anni due, a contare pure dal dì del suo arresto_

 

– Condanna –

 

Zappitelli Amodio, d’Uva Fiore, Giancola Diamante,Zappitelli Domenico e Folliero Addolorato alla sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza, ciascuno per  anni tre dopo la pena prinicipale

 

 

 

– Dichiara incorsi –

 

Zappitelli Amodio, Zappitelli Domenico, d’Uva Fiore, Giancola Diamante, vecchiarelli Vincenzo e Folliero Addolorato nella interdizione legale durante la rispettiva pena.

 

Condanna inoltre essi Zappitelli Amodio d’Uva Fiore, Giancola Diamante, Vecchiarelli Vincenzo, Zappitelli Domenico, e Folliero Addolorato solidalmente al pagamento di lire milleventisette a favore della parte civile Sig. a= Elisabetta de Sanctis e ad un terzo delle spese del giudizio a pro della stessa parte civile liquidate in Lire sette, cent. 30 e 3/5 di cent.mo gli altri due terzi li dichiara compensati.

 

Riserva alla parte civile qualunque diritto nel caso sarà molestata dalla pubblica amministrazione per i ducati quattrocento consegnati al Sig.= Nicola de Sanctis nel dì sedici Ottobre milleottocentosessanta per le spese occorrenti alla colonna dei Garibaldini.

Per la liquidazione del compenso dello Avvocato della parte civile non trova allo stato luogo a deliberare.

Condanna infine tutti essi colpevoli solidalmente alle spese del procedimento a favore del Regio Erario.

Giudicato a Campobasso, oggi li dieci Aprile milleottocentosessantacinque

 

CAdinolfi

Zaccaria Conti

Federico Cinque

Francesco de Socio

 

 

 

Collazionata

Gui… Stinziani